Art. 49 – Associazioni e Società – II Medico Veterinario comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.
Il Medico Veterinario che esercita la professione in forma societaria trasmette all’Ordine di appartenenza copia dell’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.
Il Medico Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne pregiudichino la dignità e condizionino l’indipendenza e l’autonomia professionale.
Il Medico Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell’ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:
- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza
- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale
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