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Certificazioni

Art. 47 – Certificazioni – Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente e personalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente e/o legalmente documentato.
Il Medico Veterinario nell’adempiere alle richieste è tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.

Art. 48 – Prescrizioni – La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità professionale e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la diretta responsabilità del Medico Veterinario nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il Medico Veterinario è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.
Il Medico Veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte del cliente al solo scopo di compiacerlo.
Il Medico Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.
Il Medico Veterinario non deve adottare né diffondere terapie segrete. Al Medico Veterinario è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.