Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico
- Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo. In particolare, dedica la sua opera:
- alla protezione dell’uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall’ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;
- alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere;
- alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
- alla conservazione e alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio faunistico ispirate ai principi di tutela delle biodiversità e della coesistenza compatibile con l’uomo;
- alle attività legate alla vita degli animali d’affezione, da competizione sportiva ed esotici;
- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale;
- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare.
- Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l’insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti.
- Art. 3 – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività, nei reciproci rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti.
- Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di comminare sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione. - Art. 5 – Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza o dall’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell’esercizio professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta volontaria e/o omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del Medico Veterinario. - Art. 6 – Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari – Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l’attività. Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.
Commenti recenti